Da luglio 2026 migliora la posizione giuridica dei possessori di fondi in caso di occupazione illecita di immobili
Berna, 14.01.2026 — Da metà 2026 i possessori di fondi avranno nuove possibilità per procedere in modo più rapido ed efficace in caso di occupazione illecita di immobili. S’intende segnatamente rafforzare il diritto all’autotutela. Inoltre, il nuovo strumento dell’ordinanza giudiziale agevolerà l’azione legale contro ignoti. Nella seduta del 14 febbraio 2026, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore le corrispondenti modifiche del Codice civile il 1° luglio 2026.
Il diritto vigente offre già ai possessori di fondi occupati illecitamente varie possibilità per riprendere il possesso della loro proprietà. Nella pratica, tuttavia, ciò comporta spesso diverse difficoltà. Senza un’ordinanza del giudice civile, la polizia procede sovente allo sgombero di case ed edifici occupati solo a condizioni molto rigide. Inoltre, vi sono vari ostacoli processuali poiché non è possibile ottenere un’ordinanza giudiziaria di sgombero contro ignoti. Infine, riprendere possesso del fondo mediante vie di fatto giustificate nell’ambito della cosiddetta autotutela è ammesso solo immediatamente dopo l’inizio dell’occupazione illecita dell’immobile.
Nel messaggio del 15 dicembre 2023, il Consiglio federale ha pertanto proposto di modificare il Codice civile (CC) e il Codice di procedura civile (CPC) al fine di rafforzare la posizione giuridica dei possessori di fondi in caso di occupazione illecita di immobili. Poiché il Parlamento ha approvato il progetto nella votazione finale, il 20 giugno 2025, e il termine di referendum è scaduto inutilizzato, il Consiglio federale pone in vigore le modifiche del CC e del CPC per il 1° luglio 2026.
Adeguamento del termine di autotutela e nuovo strumento dell’ordinanza giudiziale
Le modifiche rafforzano anzitutto il diritto all’autotutela. Nel CC viene quindi adeguato il termine entro il quale il possessore può riprendere possesso del fondo occupato. Il termine per l’autotutela inizia a decorrere dal momento in cui il possessore viene a conoscenza dell’occupazione. Quest’ultimo non deve più esercitare l’autotutela immediatamente, ma entro un termine congruo dopo essere venuto a conoscenza dell’occupazione. In ogni caso, si presuppone che l’aiuto ufficiale non sia disponibile in tempo utile.
I proprietari possono ora ottenere più rapidamente lo sgombero coatto dell'immobile, in quanto possono far ordinare lo sgombero e la restituzione di un immobile con un'ordinanza giudiziaria (paragonabile al divieto giudiziario esistente) anche nei confronti di ignoti. Su disposizione del giudice, questa ordinanza può essere direttamente eseguita. In questo modo gli ostacoli processuali allo sgombero di immobili occupati sono eliminati.