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Comunicato stampaPubblicato il 12 gennaio 2026

Entrata in vigore la convenzione bilaterale tra la Svizzera e la Bolivia sui beni culturali

Berna, 12.01.2026 — La convenzione bilaterale tra la Svizzera e la Bolivia sul trasferimento internazionale dei beni culturali, firmata a settembre 2025, è entrata in vigore ieri. La convenzione migliora la protezione dei beni culturali risalenti a epoche precedenti l’anno 1500, particolarmente minacciati da saccheggi.

Con l’entrata in vigore della convenzione bilaterale sul trasferimento internazionale dei beni culturali, la Svizzera e la Bolivia dispongono di un quadro comune di norme sull’importazione e il transito di beni culturali che rivestono un’importanza fondamentale per il patrimonio culturale dei due Stati. L’accordo rafforza inoltre la loro cooperazione nella lotta al commercio illecito di beni culturali.

La convenzione riguarda reperti archeologici del periodo compreso tra la preistoria e il 1500 d.C., frequentemente oggetto di saccheggi e commercio illecito. L’accordo disciplina i requisiti di legge per l’importazione di simili beni culturali in uno dei due Stati parte. In caso di importazione diretta o di transito di beni culturali dalla Bolivia, la dogana svizzera deve ricevere la prova dell’adempimento delle disposizioni boliviane in materia di esportazione. Un’importazione che avvenga in contrasto con una convenzione bilaterale è illegale ai sensi della legge sul trasferimento dei beni culturali e viene sanzionata penalmente.

L’accordo definisce inoltre le modalità di rimpatrio dei beni culturali importati illecitamente. Infine, regolamenta lo scambio reciproco di informazioni e promuove la collaborazione tra i due Paesi in materia di lotta al trasferimento illegale di beni culturali.

Negli ultimi decenni il commercio di beni culturali su scala mondiale ha conosciuto una fortissima crescita. Si è registrato un aumento non soltanto del commercio legale di opere d’arte, ma anche del trasferimento illegale di beni culturali, che danneggia in modo grave e spesso irreversibile il patrimonio culturale. Per salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 trattati internazionali (convenzioni bilaterali) sull’importazione e il rimpatrio di beni culturali. La Svizzera ha già concluso convenzioni bilaterali con Italia, Grecia, Colombia, Cina, Egitto, Cipro, Perù, Messico e la Turchia.

Maggiori informazioni su www.bak.admin.ch/kgt > Convenzioni bilaterali