Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2027
Berna, 22.10.2026 — Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2027, alcune per la prima volta, altre dopo già essere state adeguate in passato.
Le rendite per i superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.
Rendite adeguate per la prima volta
Il tasso d’adeguamento per le rendite il cui diritto è nato nel 2023 sarà del 2,1 per cento. Il calcolo si basa sugli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2023 (99,4159) e di settembre del 2026 (101,4737), (base dicembre 2025 = 100).
Adeguamenti successivi in seguito all’aumento delle rendite AVS
Poiché le rendite AVS saranno adeguate nel 2027, anche le rendite per superstiti e d’invalidità della previdenza professionale dovranno essere adeguate:
- Le rendite adeguate per la prima volta il 1° gennaio 2026 saranno adeguate, dopo un anno, applicando un tasso dell'1,0%.
- Tutte le rendite adeguate l'ultima volta il 1° gennaio 2025 saranno adeguate, dopo due anni, applicando un tasso dell’1,2%.
Il tasso di adeguamento viene calcolato confrontando l'indice di settembre 2026 (101,4737) con l'indice di settembre 2025 (100,4789) o con l'indice di settembre 2024 (100,2539), (base a dicembre 2025 = 100).
Rendite del regime sovraobbligatorio
Finché le rendite superano il minimo legale, non vi è alcun obbligo di adeguarle all'evoluzione dei prezzi. Come le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro, vengono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.