Codice penale svizzero, RS 311.0
Art. 155 Contraffazione di merci¹Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.
²Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.
Art. 240 Contraffazione di monete
¹Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Art. 241 Alterazione di monete
¹Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
Art. 242 Messa in circolazione di monete false
¹Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Gli articoli 240 – 244 del codice penale (moneta falsa) in dettaglio: RS 311.0
Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), RS 941.10
Art. 11
¹Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale* e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Costituzione federale della Confederazione Svizzera, RS 101
*Art. 99 Politica monetaria
¹Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.