Fabbricazione e importazione di oggetti simili a monete

Base informativa

1. Introduzione

1.1. Situazione iniziale

Con l’entrata in vigore della legge federale del 22 dicembre 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP; RS 941.10), il 1° maggio 2000 è stato abrogato l’obbligo di procurarsi un permesso per la fabbricazione e l’importazione di oggetti simili a monete; un permesso come quello previsto all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1970 sulle monete non è (più) necessario. Di conseguenza, decade anche la verifica (preliminare) da parte dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) stabilita nel diritto previgente. L’AFF non è più competente al riguardo e non lo è nemmeno per la pubblicazione dei promemoria che definiscono la prassi amministrativa. Pertanto, il promemoria del 1° maggio 2000 e la successiva aggiunta del 15 novembre 2000 non sono più applicabili.

Chiunque fabbrica, importa, mette in vendita o in circolazione oggetti simili a monete ha la responsabilità di garantire l’osservanza delle basi giuridiche vigenti, che comprendono in particolare l’articolo 11 LUMP, l’articolo 243 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), la legge sulla protezione degli stemmi (LPSt; RS 232.21) e la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31).

I rimandi e le indicazioni del presente documento si basano sulla documentazione menzionata nel testo o nell’allegato e sulla bibliografia elencata nell’allegato.

1.2. Scopo del presente documento

Il presente documento contiene unicamente rimandi alle possibili disposizioni applicabili (cfr. n. 2). L’applicazione delle stesse e di eventuali altre disposizioni rilevanti nel caso concreto è di responsabilità degli interessati. L’AFF non fornisce indicazioni al riguardo. L’applicazione delle suddette disposizioni e la loro interpretazione spetta alle autorità di perseguimento penale o ai tribunali competenti. 2/5 In caso di dubbi raccomandiamo di rivolgervi alle autorità menzionate di seguito (cfr. n. 2.4 e 2.5), a esperti o a uno studio legale di fiducia.

2. Basi giuridiche

2.1. Articolo 11 LUMP

Secondo l’articolo 11 LUMP chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell’articolo 99 della Costituzione federale e della LUMP, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Tale disposizione garantisce la protezione penale del monopolio sull’emissione di monete e banconote espresse in franchi svizzeri. Questa protezione si fonda sulla definizione del franco svizzero quale unità monetaria del nostro Paese. Dal punto di vista della protezione del monopolio, gli oggetti simili alle monete, il cui valore nominale è espresso in franchi svizzeri, che potrebbero essere oggetto di abusi come mezzi di pagamento non sono quindi più ammissibili (messaggio concernente una legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento [LUMP]; FF 1999 6201, 6225).

In virtù della decisione del Tribunale federale 6S.472/2005 del 13 marzo 2006 (in particolare consid. 3.4) e contrariamente alle spiegazioni contenute nel messaggio concernente la LUMP (FF 1999 6201, 6225), ai fini dell’ammissibilità è determinante soprattutto che gli oggetti simili alle monete presentino un valore nominale espresso in franchi svizzeri e/o che sussista un pericolo di confusione o di abuso (cfr. n. 2.3). Tale circostanza può infatti avere ripercussioni sulla sovranità monetaria della Confederazione; pertanto, secondo il Tribunale federale, è applicabile l’articolo 11 LUMP. Per contro, se gli oggetti simili alle monete non hanno un valore nominale espresso in franchi svizzeri o se non sussiste alcun pericolo di confusione o di abuso, il monopolio sulle monete della Confederazione non è pregiudicato. In questi casi il Tribunale federale esclude l’applicazione dell’articolo 11 LUMP.

2.2. Articolo 243 CP

Conformemente all’articolo 243 CP è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in particolare, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso. È punito con la stessa pena chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti. La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 243 CP è determinante la creazione di un pericolo di confusione o di abuso (cfr. n. 2.3). Il pericolo di confusione deve sussistere concretamente, ma non è necessario che si verifichi una vera e propria confusione.

2.3. Pericolo di confusione secondo gli articoli 11 LUMP e 243 CP

Analogamente a quanto previsto per l’osservanza delle basi giuridiche, anche la valutazione del pericolo di confusione è di responsabilità della persona che fabbrica, importa, mette in vendita o in circolazione oggetti simili a monete. Le spiegazioni che seguono sono puramente indicative. È fondamentale procedere sempre a una valutazione del singolo caso.

In relazione agli oggetti simili a monete può sussistere un pericolo di confusione in particolare se questi sono simili alle monete autentiche per conio, peso o dimensioni. Vi è altresì pericolo di confusione quando gli oggetti simili alle monete presentano un valore nominale (unità monetaria combinata a una cifra) o altre particolarità di una coniatura ufficiale, ad 3/5 esempio uno stemma o l’indicazione dell’officina dove sono state coniate le monete (FF 1999 6201, 6226).

Per valutare il pericolo di confusione si possono consultare anche i seguenti documenti o siti Internet:

2.4. Legge sulla protezione degli stemmi

La LPSt disciplina, in particolare, l’uso di

  • stemmi (stemma della Confederazione Svizzera, stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni; art. 5 e 8 LPSt);
  • designazioni ufficiali (ad es. «Confederazione», «federale», «Cantone», «cantonale», «Comune», «comunale», «www.admin.ch», «Confoederatio Helvetica», abbreviazioni note delle autorità [DFGP, DDPS, PF ecc.], «polizia»; art. 6 e 9 LPSt);
  • bandiere e altri emblemi (in particolare la bandiera svizzera, il timbro ufficiale, il sigillo, i valori di bollo; art. 10 LPSt e art. 4 dell’ordinanza sulla protezione degli stemmi (OPSt; RS 232.211);
  • segni nazionali figurativi o verbali (segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi, miti o monumenti svizzeri, ad es. Stiftsbibliothek di San Gallo, Tre Castelli di Bellinzona, Cervino, Guglielmo Tell, Winkelried, Helvetia, giuramento del Grütli ecc.; art. 7 e 11 LPSt); e
  • segni pubblici della Svizzera ed esteri (art. 12 LPSt).

La possibilità di usare stemmi e altri segni ufficiali è subordinata a diverse condizioni (cfr. art. 8–12 LPSt). Ad esempio, l’uso di bandiere e altri emblemi nonché di segni nazionali figurativi o verbali è consentito, a condizione che non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore (per maggiori cfr. FF 2009 7425, 7516 segg.).

Secondo l’articolo 28 LPSt è punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente usa segni ufficiali. Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per informazioni relative alla protezione degli stemmi e alle indicazioni di provenienza vi invitiamo a rivolgervi all’

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59g
3003 Berna

Telefono: +41 31 377 77 77
E-mail: info@ipi.ch.

2.5. Legge sul controllo dei metalli preziosi

Conformemente all’articolo 44 LCMP è punito, tra l’altro, chiunque, usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla LCMP (anche oggetti simili a monete, come le medaglie), fabbrica, fa fabbricare o importa con l’intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto od oggetti non conformi alle disposizioni della LCMP oppure chiunque appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale. Chiunque agisce intenzionalmente è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. Se fa mestiere della frode, l’autore è punito con la detenzione di durata non inferiore a un mese (cfr. tuttavia l’art. 333 cpv. 2 lett. c CP).

Per informazioni relative alla legislazione svizzera sui metalli preziosi vi invitiamo a rivolgervi all’

Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi
Amministrazione federale delle dogane
Industriestrasse 37
2555 Brügg

Telefono: +41 (0)58 462 66 22
E-mail: sekretariate.ozd-emk@ezv.admin.ch

Ultima modifica 13.02.2023

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