1. Introduzione
1.1. Situazione iniziale
Con l’entrata in vigore della legge federale del 22 dicembre 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP; RS 941.10), il 1° maggio 2000 è stato abrogato l’obbligo di procurarsi un permesso per la fabbricazione e l’importazione di oggetti simili a monete; un permesso come quello previsto all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1970 sulle monete non è (più) necessario. Di conseguenza, decade anche la verifica (preliminare) da parte dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) stabilita nel diritto previgente. L’AFF non è più competente al riguardo e non lo è nemmeno per la pubblicazione dei promemoria che definiscono la prassi amministrativa. Pertanto, il promemoria del 1° maggio 2000 e la successiva aggiunta del 15 novembre 2000 non sono più applicabili.
Chiunque fabbrica, importa, mette in vendita o in circolazione oggetti simili a monete ha la responsabilità di garantire l’osservanza delle basi giuridiche vigenti, che comprendono in particolare l’articolo 11 LUMP, l’articolo 243 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), la legge sulla protezione degli stemmi (LPSt; RS 232.21) e la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31).
I rimandi e le indicazioni del presente documento si basano sulla documentazione menzionata nel testo o nell’allegato e sulla bibliografia elencata nell’allegato.
1.2. Scopo del presente documento
Il presente documento contiene unicamente rimandi alle possibili disposizioni applicabili (cfr. n. 2). L’applicazione delle stesse e di eventuali altre disposizioni rilevanti nel caso concreto è di responsabilità degli interessati. L’AFF non fornisce indicazioni al riguardo. L’applicazione delle suddette disposizioni e la loro interpretazione spetta alle autorità di perseguimento penale o ai tribunali competenti. 2/5 In caso di dubbi raccomandiamo di rivolgervi alle autorità menzionate di seguito (cfr. n. 2.4 e 2.5), a esperti o a uno studio legale di fiducia.